2013.02 – Registro nazionale gas fluorurati

2013.02 – Registro nazionale gas fluorurati

Le persone e le imprese che operano con i gas fluorurati, previsti dal D.P.R. 43/2012, hanno l’obbligo di iscriversi al nuovo Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate, attivo dall’11 febbraio 2013. Per le persone e le imprese già in attività l’iscrizione deve avvenire entro il 12 aprile 2013. Per le persone operanti nell’ambito dei Regolamenti CE 305/2008 e 306/2008, non è prevista la possibilità di richiedere il certificato provvisorio. Dopo il 12 aprile 2013, in assenza della certificazione successiva al superamento dell’esame, non sarà più possibile svolgere le attività previste. Le imprese operanti nell’ambito dei Regolamenti CE 305/2008 e 306/2008 non sono tenute all’ottenimento del certificato, ma solo all’iscrizione. Le persone che svolgono l’attività di recupero gas da impianti di condizionamento d’aria da veicoli a motore devono partecipare a un corso specificamente organizzato, con il rilascio finale di un attestato da parte di un Organismo di Attestazione certificato. Per le persone operanti nell’ambito del Regolamento CE 307/2008 non è prevista la possibilità di richiedere il certificato provvisorio. Dopo il 12 aprile 2013, in assenza dell’attestazione successiva alla frequenza di un corso e al superamento dell’esame, non sarà più possibile svolgere l’attività in questione.

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